Art. 81 — Cauzione dell'appaltatore
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I comuni che danno in appalto a canone fisso la riscossione delle imposte di consumo debbono richiedere che l'appaltatore presti una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone di appalto. La cauzione e' prestata dall'appaltatore anche per mezzo di una terza persona, in numerario, o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili, entro un mese dalla nomina e, in ogni caso, prima dell'inizio della gestione. Sull'idoneita' della cauzione delibera il podesta'. Nei casi di ritardo a prestare la cauzione o a stipulare il contratto si applicano le disposizioni dell'articolo 85. Nei casi di insufficienza o di diminuzione di valore della cauzione sono applicate le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva