Art. 1659 c.c.Variazioni concordate del progetto

[1]L'appaltatore non puo' apportare variazioni alle modalita' convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.

[2]L'autorizzazione si deve provare per iscritto.

[3]Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera e' stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1659 · fonte su Normattiva