Art. 85Decadenza dell'appaltatore

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Il prefetto, sopra richiesta da farsi con deliberazione del podesta', o anche d'ufficio, puo' pronunziare la decadenza dell'appaltatore con decreto motivato, sentito il consiglio di prefettura. La decadenza puo' essere pronunziata nei seguenti casi:

  • a)quando non sia stata prestata o completata la cauzione nel termine rispettivamente prescritto o prorogato, ovvero quando l'appaltatore non siasi presentato a stipulare il contratto nel giorno fissato dal comune o dal prefetto;
  • b)quando non si rinnovi l'assicurazione dagli incendi dei fabbricati offerti in cauzione;
  • c)per continuate irregolarita' o reiterati abusi verificatisi nella gestione;
  • d)per abbandono dell'ufficio;
  • e)per la scoperta preesistenza o per la verificatasi sopravvenienza, durante l'appalto, di uno dei casi che rendono l'appaltatore incompatibile a coprire la carica, a norma dell'art. 77 del presente Testo Unico. Nel caso previsto nel comma c) la decadenza dell'appaltatore non puo' essere di regola pronunziata se non dopo l'applicazione del provvedimento previsto nel primo comma dell'art. 92. Contro il decreto del prefetto e' ammesso il ricorso al ministro delle Finanze, il quale decide, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art85 · fonte su Normattiva