Art. 91
[1]Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 a 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni in cui lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato, con provvedimento insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, coloro che nella qualita' di concessionari o anche di costruttori e appaltatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell'eseguire opere di cui al presente capo.
[2]Del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici e' data comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato.
[3]I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche.
[4]Quando si tratti di contributi gia' accordati, la perdita si limitera' alla quota parte non vincolata a favore di istituti di finanziatori.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti