Art. 90Ricorsi dei contribuenti in sede amministrativa

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Contro l'operato degli agenti delle imposte di consumo e degli appaltatori, si puo' ricorrere, in sede amministrativa, in prima istanza al podesta' ed in secondo e terzo grado rispettivamente al prefetto ed al ministro delle Finanze nei termini e modi da stabilirsi nel regolamento. Il ricorso in sede amministrativa non pregiudica l'ordinaria competenza giudiziaria; non di meno le decisioni definitive dell'autorita' amministrativa sono obbligatorie per le parti, ove non sia adita l'autorita' giudiziaria nel termine di tre mesi dalla notificazione di esse, nel qual caso non e' piu' ammessa l'azione giudiziaria. Contro l'appaltatore inadempiente i comuni, a richiesta dei contribuenti interessati nella contestazione, possono procedere sulla cauzione con le norme richiamate nell'art. 82.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 28 febbraio 1939 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art90 · fonte su Normattiva