Art. 90

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((Contro l'Operato degli agenti delle imposte di consumo e degli appaltatori, e' ammesso ricorso in sede amministrativa, in prima istanza al podesta' ed in secondo e terzo grado rispettivamente al prefetto ed al Ministro per le finanze nel termini e modi da stabilirsi nel regolamento. Esauriti i ricorsi di cui al precedente comma, si puo' incorrere all'autorita' giudiziaria nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione del Ministro per le finanze. Contro l'appaltatore inadempiente i Comuni, a richiesta dei contribuenti interessati nella contestazione, possono procedere sulla cauzione con le norme richiamate nell'art. 82)).

Testo vigente dal 28 febbraio 1939 al 1 maggio 1948 · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art90 · fonte su Normattiva