Art. 90
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((Contro l'operato degli agenti delle imposte di consumo e degli appaltatori, si puo' ricorrere, in sede amministrativa, in prima istanza al sindaco ed in secondo e terzo grado, rispettivamente, al prefetto ed al Ministro per le finanze, nei termini e modi stabiliti nel regolamento)). Esauriti i ricorsi di cui al precedente comma, si puo' incorrere all'autorita' giudiziaria nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione del Ministro per le finanze. Contro l'appaltatore inadempiente i Comuni, a richiesta dei contribuenti interessati nella contestazione, possono procedere sulla cauzione con le norme richiamate nell'art. 82.
Testo vigente dal 1 maggio 1948 al 22 dicembre 2008 · versione 57 su Normattiva