Art. 94 — Delegazioni sulle imposte di consumo
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I comuni, in mancanza di altri cespiti delegabili per legge, possono rilasciare delegazioni sulle imposte di consumo, a garanzia di debiti assunti o da assumersi, purche' la riscossione sia data in carico all'appaltatore delle dette imposte, e, nel caso di gestione diretta, all'esattore delle imposte dirette o al tesoriere comunale, con le condizioni stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e il ministero delle finanze (direzione generale delle dogane e imposte indirette) dia il benestare con riferimento ai tre quinti del cespite netto, tenuto conto di tutti gli altri vincoli su di esso imposti. Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del debito, la riscossione del cespite risultasse insufficiente, il comune debitore dovra' rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali, ammissibili per legge, da darsi in riscossione con le forme e con le condizioni del presente articolo. 53
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72, ha diasposto (con l'art. 32, comma 1) che "La facolta' di concedere il benestare di cui al primo comma dell'art. 94 del testo unico delle leggi sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e' devoluta al prefetto".
Testo vigente dal 31 marzo 1955 al 5 gennaio 1960 · versione 63 su Normattiva