Art. 95 — Tariffa massima
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[1]La tariffa massima delle imposte di consumo e' la seguente per tutti indistintamente i Comuni del territorio nazionale:
[2]Unita' Imposta di misura (in lire) Bevande: Vino: nei Comuni fino a 10.000 abi- tanti (1)..................... HI. 800 nei Comuni con oltre 10.000 abi- tanti fino a 60.000 (1)....... " 1.000 nei Comuni con oltre 60.000 abi- tanti fino a 200.000 (1)...... " 1.200 nei Comuni con oltre 200.000 abitanti...................... " 1.500 Vini spumanti in bottiglia...................una 150 Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21° (2).................L. 30 al litro Acquaviti di vino e di vinaccia fi- no a 50°..................................." 50 al litro Liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia da oltre 21° fino a 50°......................." 75 al litro Liquori ed acquaviti con gradazione da oltre 50° fino a 75°...................." 130 al litro Liquori ed acquaviti di oltre 75° ed alcool puro a 95° ed oltre, imbottigliati a norma dell'art. 20 del decreto legislativo 6 ot- tobre 1948, n. 1200........................" 150 al litro Estratti ed essenze (anche non con- tenenti alcool) per la prepara- zione di liquori secchi e dolci- ficati, di vermut, di aperitivi e di sciroppi (3).........................35 % del valore Acque gassate, acque minerali da tavola, naturali o artificiali............10 % " Bevande gassate non alcooliche:
- a)a base di succhi naturali di frutta (4)..............................10 % "
- b)altre..................................25 % " Sciroppi:
- a)a base di succhi naturali di frutta (4)..............................10 % "
- b)altri..................................25 % "
[3]Estratti, polveri, essenze e con- serve di ogni specie per prepa- rare bevande non alcooliche (3). 25 % del valore Polveri per acque da tavola..................10 % " Carni: 1. Bestie a capo: Buoi e manzi...............................4 % " Vacche e tori..............................4 % " Vitelli sopra l'anno.......................4 % " Vitelli sotto l'anno.......................4 % " Cavalli, muli e asini......................4 % " Maiali: sino al peso di kg. 30....................4 % " oltre il peso di kg. 30...................4 % " Pecore, capre, castrati e monto- ni........................................4 % " Agnelli e capretti.........................4 % " 2. Bestie a peso vivo:
- a)vitelli.................................4 % "
- b)altri bovini............................4 % "
- c)suini...................................4 % "
- d)ovini...................................4 % "
- e)equini..................................4 % " 3. Carne macellata fresca:
- a)di vitello..............................4 % "
- b)di altri bovini.........................4 % "
- c)suina...................................4 % "
- d)ovina...................................4 % "
- e)equina..................................4 % " 4. Carni di qualsiasi specie, sa- late, insaccate, affumicate o comunque preparate o conservate: brodi, gelatine ed estratti di carne......................................4 % " Lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati e strutto bianco...............................2 % " Pollame e cacciagione:
- a)a peso vivo...............................7 % "
- b)a peso morto..............................7 % " Conigli:
- a)a peso vivo...............................4 % "
- b)a peso morto..............................4 % " Altri commestibili: Pesci, crostacei e moluschi 1. Freschi:
- a)di qualita fine.........................3 % "
- b)di qualita comune.......................1,50 % " 2. Conservati:
- 1)tonno, tonnetto, ventresca di tonno, tarantello di tonno, filetti di acciughe, filetti di aringhe, filetti di sardel- le e filetti di sgombro all'o- lio; pesce comunque conservato o preparato (ivi compresi i crostacei e molluschi, pastic- ci, budini, paste, salse, ecc. a base di pesce) escluso quel- lo delle voci successive................3 % del valore 2) anguille e acqua delle amma- rinate; aringhe, sardine e sgombri: interi, all'olio, in salsa o diversamente prepara- ti, purche non salati o affu- micati..................................2,50 % "
- 3)baccala', stoccafisso, sgom- bri, aringhe, sarde, salacche, alici, boiane ed altri pesci salati o affumicati.....................1,50 % " Cioccolato:
- a)in polvere o tavolette, bastoni e mattoni di peso superiore a gr. 25....................................6 % "
- b)altro...................................10 % " Cacao in polvere destinato al con- sumo........................................6 % " Surrogati di cacao e di cioccolato...........3 % " Formaggi e latticini.........................3 % " Burro e suoi surrogati.......................3 % " Biscotti ed altri prodotti similari di qualita comune...........................3 % " Pasticceria fresca, confetture, dolciumi in genere e biscotti fini.........10 % " Gelati.......................................8 % " Combustibili: Gas per illuminazione, riscaldamen- to e usi domestici e gas in bombo- le per illuminazione, riscaldamen- to e usi domestici: - fino a 4.500 calorie......................mc. 1,50 - oltre le 4.500 calorie.......... in proporzione Energia elettrica per illuminazione kwo 10,00 Materiali da costruzioni edilizie (vedi art. 98)..............................8 % del valore Abbonamento obbligatorio per le ri- parazioni eccedenti quelle previ- ste nell'art. 1609 del Codice ci- vile: per ogni metro quadrato di superficie coperta, e per piano.............L. 1,50 Generi diversi: Mobili di qualunque materia: di qualita fine............................10 % del valore di qualita comune..........................5 % " grammofoni, radio, radio-grammofo- ni.......................................10 % " Profumerie..................................15 % " Saponi fini.................................10 % " Pelliccerie confezionate: di qualita fine............................15 % " di qualita comune..........................7 % " Pelliccerie non confezionate: di qualita fine............................15 % " di qualita comune..........................7 % " Articoli sportivi...........................4 % del valore Calzature...................................4 % " Carrozzelle per bambini.....................2 % " Carta, cartoncini, cellophane, la- vori di carta, di cellophane e di cartone....................................3 % " Commestibili diversi........................3 % " Coperture e camere d'aria di gomma.........2 % " Cucine e stufe a gas; cucine, for- nelli, forni e stufe elettrici.............4 % " Dischi per grammofono.......................5 % " Fiori (freschi e artificiali)...............4 % " Ghiacciaie e frigoriferi....................4 % " Giocattoli ed in genere oggetti per giuochi e divertimenti.....................5 % " Materiali elettrici.........................3 % " Oggetti d'oro, di argento e prezio- si in genere...............................5 % " Orologeria..................................4 % " Pelletterie in genere.......................4 % " Stoffe per arredamenti, tappeti, arazzi, guide, zerbini e simili............4 % " Terracotta, maiolica. e porcellana in lavori..................................4 % " Tessuti e generi di abbigliamento...........4 % " Utensili e apparecchi per i servizi domestici e simili.........................3 % " Vetri e cristalli in lavori.................4 % "
[4]In caso di accertate necessita', i Comuni possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare le tariffe massime. L'aumento puo' essere fissato per tutti o parte dei generi, per tutte o parte delle qualita' di uno stesso genere, in misura, unica o differenziata, sino al limite massimo del 50 per cento. Per i vini l'aumento e' consentito sino al limite massimo del 25 per cento. ------- (1) I Comuni capoluoghi di provincia possono applicare l'imposta in base alla tariffa immediatamente superiore. (2) ((Ai soli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo, i prodotti come aperitivi non a base vinosa, zabajoni non a base vinosa e simili, sono classificati tra i liquori e acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21 gradi)).((57)) (3) Sono esenti i quantitativi destinati alla preparazione di liquori e di sciroppi negli appositi stabilimenti. (4)I singoli prodotti vengono assegnati a questa categoria con determinazioni del Ministro per le finanze (sempreche' si sottopongano al controllo delle materie prime impiegate ed alla analisi dei prodotti), secondo norme emanate con decreto del Ministro stesso.
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Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 11 gennaio 1943, n. 65, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'imposta di consumo sui mobili di qualita' fine di cui alla tariffa massima riportata all'art. 95 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e' estesa ai grammofoni ed ai radiogrammofoni".
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100
43Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, nel modificare l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e modificata come segue: BEVANDE Unita' Imposta (Vedi art. 96) di misura (in lire) Vini comuni........................... hl. 500 Vi si comprendono tutti i vini comunque confezionati (in fusti od in altri recipienti) di gradazione alcoolica superiore o eguale ai cinque gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac e non superiore a ventuno, esclusi quelli delle voci successive. Vini fini....................................... hl. 1.000 Vi si comprendono tutti i vini spicciali, quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici e malvasie - passiti e non passiti -), i vinsanti, i Vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli aperitivi a base di vino, la cui gradazione alcoolica sia non superiore ai ventuno gradi. Vini in bottiglia............................... una 10 Si considerano vini in bottiglia quelli contenuti in bottiglie ermeticamente chiuse, portanti indicazione, mediante etichette o impressione sul vetro, della qualita' del vino o del nome della ditta preparatrice del prodotto. Vini spumanti in bottiglia...................... una 50". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 24 marzo 1946.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177
47Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, nel modificare l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, che a sua volta modifica l'art. 2, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e modificata come segue: BEVANDE Unita' Imposta (vedi art. 96) di misura in lire Vini comuni............................... hl. 800 Vi si comprendono tutti i vini co- munque confezionati (in fusti o in altri recipienti) di gradazione alcoolica superiore od uguale ai cinque gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac, e non superiore a ventuno, esclusi quelli delle voci successive. Vini fini................................. hl. 3.000 Vi si comprendono tutti i vini spe- ciali, quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, mosca- ti, aleatici e malvasie - passiti e non passiti -), i vinsanti,i vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli ape- ritivi base di vino la cui gradazione alcoolica sia non superiore a ventuno gradi. Vini in bottiglia......................... una 40 Si considerano vini in bottiglia quelli contenuti in bottiglie ermetica- mente chiuse, portanti indicazione, mediante etichetta o impressione sul vetro, della qualita' del vino o del nome della ditta preparatrice del pro- dotto. L'imbottigliamento, nelle dette for- me, dei vini di qualsiasi qualita' ef- fettuato negli esercizi di vendita da' luogo al pagamento dell'imposta dif- ferenziale. Vini spumanti in bottiglia................ una 100" Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 10 aprile 1947.
D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261
48Il D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261 nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, cha sua volta ha modificato l'art. 2, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che la voce "vini in bottiglia" contenuta nella tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande di cui al presente articolo e' soppressa.
L. 18 dicembre 1959, n. 1079
58La L. 18 dicembre 1959, n. 1079, ha disposto: -(con l'art. 1, comma 1) che "Dal 1 gennaio 1960 l'aliquota massima dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce "vino" di cui alla tariffa prevista dall'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' stabilita nella misura di lire 800 l'ettolitro, per tutti i Comuni"; -(con l'art. 3, comma 1) che "Dal 1 gennaio 1960, l'aliquota dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce "vini spumanti in bottiglia", di cui alla tariffa, stabilita dall'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' ridotta a lire 100 per unita'"; -(con l'art. 3. comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1960.
Testo vigente dal 5 gennaio 1960 al 8 novembre 1962 · versione 68 su Normattiva