Art. 96

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 26 settembre 1936. Leggi il testo vigente →

Il mosto e l'uva fresca destinata alla vinificazione sono tassati rispettivamente in ragione del 90 e del 65% dell'imposta stabilita per il vino; il mosto concentrato paga il triplo di quello ordinario. Le uve atte alla vinificazione, che siano da consumarsi invece come frutta, non vanno soggette ad imposta se destinate al diretto consumatore in quantita' isolate non superiori a kg. 10 ovvero ai pubblici venditori al minuto, specialmente autorizzati dai comuni, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Il vinello, il mezzo vino, la posca e l'agresto sono tassati in ragione della meta' del vino. Dette bevande sono esenti da imposta quando non superino i due gradi di alcoolicita'. Il sidro e le altre bevande fermentate ricavate dalle frutta pagano il 60% dell'imposta stabilita per il vino. Per vini spumanti in bottiglia si intendono lo champagne e tutti i vini spumanti «tipo champagne» contenuti in bottiglie di vetro temperato, resistenti ad elevate pressioni, del tipo «Champenoise», e chiuse con tappo assicurato con filo metallico. S'intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacita' superiore al mezzo litro sino al litro. Con lo stesso metodo si liquida e si riscuote l'imposta per qualsiasi altra bevanda vinosa e per le bevande alcooliche.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 26 settembre 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art96 · fonte su Normattiva