Art. 96

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Il mosto e l'uva fresca destinata alla vinificazione sono tassati rispettivamente in ragione del 90 e del 65% dell'imposta stabilita per il vino; il mosto concentrato paga il triplo di quello ordinario. Le uve atte alla vinificazione, che siano da consumarsi invece come frutta, non vanno soggette ad imposta se destinate al diretto consumatore in quantita' isolate non superiori a kg. 10 ovvero ai pubblici venditori al minuto, specialmente autorizzati dai comuni, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Il vinello, il mezzo vino, la posca e l'agresto sono tassati in ragione della meta' del vino. Dette bevande sono esenti da imposta quando non superino i due gradi di alcoolicita'. Il sidro e le altre bevande fermentate ricavate dalle frutta pagano il 60% dell'imposta stabilita per il vino. ((Per vini spumanti in bottiglia s'intendono lo «champagne» e tutti i vini spumanti «tipo champagne» contenuti in bottiglie di vetro temperato, resistenti ad elevate pressioni, del tipo «Champenoise» e chiuse con tappo assicurato con filo.))42 ((S'intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacita' superiore al mezzo litro sino al litro. Con lo stesso metodo si liquida e si riscuote l'imposta per qualsiasi altra bevanda vinosa)).42 17

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 24 settembre 1936, n. 1708, convertito senza modificazioni dalla L. 14 gennaio 1937, n. 133, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1, 2) che "E' esente dall'imposta di consumo di cui all'art. 96 del testo unico per la finanza locale, approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, limitatamente al raccolto del corrente anno 1936, l'uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di 8 quintali netti per uso familiare del produttore al quale non competa la esenzione di cui all'art. 30, n. 2, del predetto testo unico, ovvero venduta o ceduta a qualsiasi titolo ai consumatori, capi di famiglia, che siano diretti coltivatori agricoli. Ogni famiglia puo' usufruire di tale esenzione una sola volta nell'anno". - (con l'art. 2, comma 1) che "Nei luoghi ove esista una unita' di misura consuetudinaria per il commercio dell'Uva per la vinificazione che superi di non piu' del 10 per cento l'anzidetto limite di 8 quintali netti, la esenzione di cui al precedente art. 1 sara' applicata a tale misura consuetudinaria".

D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62

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con decorrenza dal 1 gennaio 1945

Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".

Testo vigente dal 23 marzo 1945 al 22 dicembre 2008 · versione 48 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art96 · fonte su Normattiva