Art. 1

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[1]ALLEGATO

[2]TESTO UNICO DELLE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA.

[3]Art. 1.

[4]Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a cio' destinati.

[5]E' considerato, altresi', esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per catturarla.

[6]Agli effetti della presente legge e' considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito,

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art1 · fonte su Normattiva