Art. 1
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[1]ALLEGATO
[2]TESTO UNICO DELLE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA.
[3]Art. 1.
[4]Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a cio' destinati.
[5]E' considerato, altresi', esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per catturarla.
[6]Agli effetti della presente legge e' considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito,
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva