Art. 15

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[1]L'uccellagione con reti e' sempre vietata sull'arenile e sulla riva del mare fino alla distanza di metri 500 dal limite interno dell'arenile, e nei valichi montani di altitudine superiore ai 1000 metri.

[2]E' altresi' vietata l'uccellagione con reti alle quaglie eccetto che per mezzo della quagliara.

[3]Il contravventore e' punito ai sensi dell'art. 14.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art15 · fonte su Normattiva