Art. 17

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[1]Per il funzionamento di appostamenti fissi il titolare puo' farsi aiutare da uno o piu' dipendenti o persone di famiglia, preventivamente designati al Comitato provinciale. Durante l'assenza temporanea del titolare le suddette persone possono rimanere nell'appostamento; nel qual caso devono essere in grado di esibire agli agenti la licenza di concessione.

[2]Il contravventore e' punito a seconda della infrazione, a norma dell'art. 7 ovvero dell'art. 10.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art17 · fonte su Normattiva