Art. 19

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[1]La caccia e l'uccellagione sono vietate, salvo il consenso del titolare dell'appostamento, a distanza minore di metri 700 da un appostamento fisso di caccia per i colombacci e le colombelle; di metri 300 dal capanno principale di un appostamento fisso di uccellagione; di metri 200 da un appostamento fisso di caccia e di metri 100 da un appostamento temporaneo di caccia o di uccellagione, durante l'effettivo esercizio di essi.

[2]Gli impianti di caccia o di uccellagione, che esigano per il proprio funzionamento una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale, sentito il Comitato centrale della caccia.

[3]Ove il terreno contenuto nel raggio di rispetto di un appostamento sia in parte di altri proprietari, occorre il loro consenso; in difetto la zona di protezione e' limitata al terreno per cui esista il consenso del proprietario o possessore, salvi i diritti quesiti.

[4]La caccia e l'uccellagione sono vietate a meno di metri 400 da ciascun capanno di un osservatorio ornitologico.

[5]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art19 · fonte su Normattiva