Art. 2
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[1]Sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in liberta', eccettuati le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti e le arvicole.
[2]In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finche' non ne abbandoni l'inseguimento, e quella palesemente ferita al feritore. S'intende libero il terreno non costituito in bandita o in riserva o non precluso, comunque, alla libera caccia.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva