Art. 20
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[1]Qualora un appostamento fisso venga impiantato a distanza da altri gia' esistenti inferiore alla somma delle rispettive zone di rispetto, esso deve limitare la propria zona, durante il tempo in cui l'altro e' in effettivo esercizio, al perimetro di quella dell'appostamento preesistente.
[2]Qualora non si possa provare la preesistenza di un appostamento fisso in confronto di un altro, la rispettiva zona di protezione rimane limitata, durante l'effettivo esercizio dell'altro, proporzionalmente a quella a ciascuno spettante.
[3]Se uno di tali appostamenti non venga fatto funzionare per un'intera stagione di caccia, l'altro riacquista intera la zona di rispetto che gli compete.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva