Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]La zona di rispetto degli appostamenti fissi deve essere delimitata da segnali perimetrali nei modi indicati dall'articolo 45, portanti la scritta «Appostamento di caccia» o «Appostamento di uccellagione».
[2]In mancanza di tali segnali l'appostamento non e' considerato fisso. Nel caso di abusiva apposizione dei segnali il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva