Art. 21

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[1]La zona di rispetto degli appostamenti fissi deve essere delimitata da segnali perimetrali nei modi indicati dall'articolo 45, portanti la scritta «Appostamento di caccia» o «Appostamento di uccellagione».

[2]In mancanza di tali segnali l'appostamento non e' considerato fisso. Nel caso di abusiva apposizione dei segnali il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art21 · fonte su Normattiva