Art. 22
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[1]E' vietato l'impianto di appostamenti fissi per la caccia e l'uccellagione dei colombacci e colombelle a distanza minore di metri 1500 da altro preesistente, misurata tra i due rispettivi capanni principali.
[2]Entro tale raggio e' comunque vietato, salvo che al titolare dell'impianto, e col consenso del proprietario o possessore del fondo, l'uso di richiami a vista, quali volantini o simbelli.
[3]La norma del comma primo non si applica agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva