Art. 22

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[1]E' vietato l'impianto di appostamenti fissi per la caccia e l'uccellagione dei colombacci e colombelle a distanza minore di metri 1500 da altro preesistente, misurata tra i due rispettivi capanni principali.

[2]Entro tale raggio e' comunque vietato, salvo che al titolare dell'impianto, e col consenso del proprietario o possessore del fondo, l'uso di richiami a vista, quali volantini o simbelli.

[3]La norma del comma primo non si applica agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art22 · fonte su Normattiva