Art. 26
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[1]L'uso del lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati di cui all'articolo precedente e' subordinato all'osservanza delle seguenti norme:
- a)i lacci, le tagliole, le trappole debbono essere usati in modo da non presentare pericolo per la selvaggina non dannosa o per gli animali domestici;
- b)da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto i lacci e lo trappole debbono essere disarmati e le tagliole debbono avere il gancio di arresto chiuso in modo da riuscire innocui;
- c)i bocconi avvelenati debbono essere collocati un'ora dopo il tramonto ed asportati un'ora prima del sorgere del sole;
- d)i punti ove sono collocati lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati devono essere contrassegnati in modo visibile a fine di renderne agevole l'identificazione;
- e)deve essere tenuta nota esatta del punto ove siano collocati i lacci, le tagliole, le trappole ed i bocconi avvelenati, nonche' del relativo numero.
[2]Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano quando si tratti di zone recinte ove non sia possibile l'accesso ad estranei.
[3]Nei luoghi facilmente sorvegliabili, di cui al 3° comma dell'articolo precedente, il collocamento dei lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati e' consentito solo al Comitato provinciale della caccia od a persone da esso nominativamente autorizzate.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva