Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CACCIA - PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA ED ESERCIZIO VENATORIO - DISCIPLINA LEGISLATIVA - VIOLAZIONI - SANZIONI - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - PREVISIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN LUOGO DELLE SANZIONI PENALI PREESISTENTI - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 30 e 32, commi quarto e sesto (come modificati dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, essendo nel frattempo entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che all'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario il riesame della rilevanza delle questioni prospettate tenendo conto dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio. - O. n. 91/1980.
sentenza 25/1980massima n. 14474 Riguarda ancheart. 10 legge 799/1967art. 32 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
CACCIA - PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA ED ESERCIZIO VENATORIO - DISCIPLINA LEGISLATIVA - VIOLAZIONI - SANZIONI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - PREVISIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IN LUOGO DELLE SANZIONI PENALI PREESISTENTI - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 30 e 32, commi primo e sesto (come modificati dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799), r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, essendo nel frattempo entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che all'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario il riesame della rilevanza della questione prospettata tenendo conto dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio. - O. n. 25/1980.
sentenza 91/1980massima n. 14489 Riguarda ancheart. 10 legge 799/1967art. 32 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
CACCIA - RILEVANZA SOCIALE - IDONEITA' A GIUSTIFICARE EVENTUALI LIMITAZIONI DELLA PROPRIETA' EX ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - CONTEMPERAMENTO DEL DIRITTO DI CACCIA (QUALE DIRITTO DI LIBERTA' INDIVIDUALE) E IL DIRITTO DOMINICALE - COD. CIV., ART. 842, PRIMO COMMA - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI (CHE NON SI TROVI IN DETERMINATE CONDIZIONI) A SCOPO DI CACCIA - RAPPORTO DI ESSENZIALITA' RISPETTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - NON VIOLA L'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il fenomeno della caccia non puo' essere considerato privo di positivo rilievo si' da essere ritenuto non idoneo a giustificare eventuali limitazioni della proprieta' che il legislatore ritenga di imporre per renderne possibile l'esercizio. Esso, invero, costituisce attualmente un diritto di liberta' individuale, inserito definitivamente dalla legislazione vigente fra le libere manifestazioni sportivo-agonistiche ad interesse nazionale. L'ingresso nei fondi altrui regolato dall'art. 842 cod. civ. e' elemento essenziale per l'esercizio del diritto di caccia e ne costituisce un necessario presupposto, essendo evidente che non sarebbe possibile cacciare senza la liberta' di spostarsi alla ricerca di selvaggina. Trattasi comunque di facolta' limitata ai fondi non recintati, il che rappresenta un ragionevole contemperamento fra la tutela del diritto dominicale e la garanzia del diritto di liberta' di cacciare. Concorrono pertanto giustificati motivi di ordine sociale alla limitazione a carico del proprietario prevista dall'art. 842 cod. civ. e deve pertanto dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.
Riguarda ancheart. 842 Codice civileart. 9 legge 799/1967
DIRITTI SOGGETTIVI - LIMITI - CONTEMPERAMENTO CON I DIRITTI ALTRUI EGUALMENTE MERITEVOLI DI PROTEZIONE.
Tutti i diritti di liberta' nascono limitati, essendo il concetto di limite insito nel concetto di diritto, il che sta a significare la possibilita' della determinazione della sfera di azione dei vari soggetti entro condizioni tali che ne risultino garantiti i diritti altrui egualmente meritevoli di protezione costituzionale. - v. S. n. 1/1956.
Riguarda ancheart. 842 Codice civileart. 9 legge 799/1967
PROPRIETA' FONDIARIA - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI PER SCOPI DIVERSI DALLA CACCIA, BENSI' ARTISTICO-CULTURALI - DIVIETO EX ART. 842 COD. CIV. - NON VIOLA GLI ARTT. 2, 3, 9, 33 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ATTUAZIONE DELLE LIBERTA' GARANTITE - E' POSSIBILE CON DIVERSE MODALITA' - NON ESSENZIALITA' DELLA FACOLTA' DI INGRESSO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Data l'essenzialita' della facolta' di spostamento prevista dall'art. 842 cod. civ. ai fini dell'effettivo esercizio del diritto di caccia e l'utilita' sociale che nell'esercizio stesso e' connaturata, e' evidente che mentre la facolta' suddetta si palesa razionalmente insopprimibile, l'eventuale facolta' di ingresso in un fondo altrui per esercitarvi invece attivita' artistico-culturali (concretantisi, nella specie, nel fotografare animali vaganti) non riveste un parallelo carattere di essenzialita'. Le liberta' dell'arte e della scienza, che si pretenderebbero violate dall'implicito divieto di ingresso sancito dall'art. 842 cod. civ. restano invero pur sempre suscettibili di attuazione con diverse modalita', data la loro complessa e multiforme sostanza di ricerca ed elaborazione scientifica mista all'esercizio di attivita' tendenti al raggiungimento di fini di carattere prevalentemente estetico. L'esclusione lamentata trova pertanto indubbio fondamento nel diritto di proprieta' privata quale costituzionalmente garantito. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 842 cod. civ., nella parte in cui sancisce implicitamente il divieto di introdursi nei fondi altrui per scopi di natura artistica, scientifica o culturale, per preteso contrasto con l'art. 42 Cost., sotto il profilo della carenza che tale esclusione rappresenterebbe in relazione ai fini sociali della proprieta'.
Riguarda ancheart. 842 Codice civileart. 9 legge 799/1967
EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - PARITA' DI TRATTAMENTO PER SITUAZIONI OMOGENEE - SITUAZIONE DEL CACCIATORE E QUELLA DEL PORTATORE DI ALTRI INTERESSI AI FINI DEL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA' - DIVERSITA' - COD. CIV., ART. 842 - FACOLTA' DI INGRESSO NEL FONDO ALTRUI RICONOSCIUTA AL SOLO CACCIATORE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il rispetto dell'art. 3 Cost. richiede che vengano attribuiti trattamenti eguali a situazioni omogenee, mentre le situazioni del cacciatore e del portatore di interessi scientifici-culturali poste a raffronto per inferirne una discriminazione a danno di questi ultimi, esclusi, a norma dell'art. 842 cod. civ., dalla facolta' di ingresso nei fondi altrui, non presentano tale requisito. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 842 cod. civ. sollevata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.
Riguarda ancheart. 842 Codice civileart. 9 legge 799/1967
ARTE E SCIENZA - LIBERTA' - CONSENTE L'ESTERIORIZZAZIONE SENZA SUBIRE ORIENTAMENTI ED INDIRIZZI UNIVOCAMENTE ED AUTORITATIVAMENTE IMPOSTI - LIMITE DEL NON PREGIUDIZIO DI ALTRI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - FATTISPECIE - DIVIETO DI INGRESSO NEL FONDO ALTRUI PER SCOPI ARTISTICO-CULTURALI EX ART. 842 COD. CIV. - NON VIOLA L'ART. 33 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 33 Cost. va inteso ed interpretato nella sua autentica portata, che e' quella di consentire all'arte ed alla scienza di esteriorizzarsi senza subire orientamenti ed indirizzi univocamente ed autoritativamente imposti. Sotto tale esclusivo profilo questa esteriorizzazione non puo' considerarsi tutelata fino al punto di pregiudicare altri interessi costituzionalmente garantiti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 842 cod. civ. nella parte in cui esclude la facolta' di introdursi nei fondi altrui per scopi scientifici, artistici o culturali, sollevata in relazione alla liberta' dell'arte e della scienza garantita appunto dall'art. 33 Cost..
Riguarda ancheart. 842 Codice civileart. 9 legge 799/1967
DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - COSTITUZIONE, ART. 2 - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO ALLE NORME SUCCESSIVE CHE GARANTISCONO I SINGOLI DIRITTI - RICHIAMO GENERICO ALL'ART. 2 SENZA INDICAZIONE ULTERIORE DI ALTRI PRECETTI - INSUFFICIENZA.
L'art. 2 Cost. nel garantire i diritti dell'uomo in genere, necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente presi in considerazione. Una volta esclusa la violazione delle specifiche garanzie costituzionali invocate nell'ordinanza di rinvio il richiamo generico a detta norma senza riferimento ad altri diritti fondamentali eventualmente lesi rimane senza rilievo ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale.
Riguarda ancheart. 842 Codice civileart. 9 legge 799/1967