Art. 30

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[1]Sono vietate a chiunque la caccia e l'uccellagione vaganti in terreni in attualita' di coltivazione, quando esse possano arrecare danno effettivo alle colture.

[2]Sono da ritenersi in attualita' di coltivazione: i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura; i frutteti, gli agrumeti, gli uliveti e i vigneti specializzati dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschiti ed altri casi analoghi.

[3]Il colpevole, qualora sia il proprietario o il conduttore del fondo, e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500; in ogni altro caso e' punito con la multa da L. 50 a L. 500 a querela della persona offesa.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art30 · fonte su Normattiva