Art. 31

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[1]La caccia e l'uccellagione sono vietate nei terreni vallivi, paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca, nonche' nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'art. 45. Tali tabelle debbono portare la scritta «Valle da pesca - divieto di caccia».

[2]Le localita', tuttavia, di cui al precedente comma possono essere costituite in riserva di caccia.

[3]Il contravventore e' punita con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art31 · fonte su Normattiva