Art. 36

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[1]E' vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

[2]Oltre che per i casi di cui agli articoli 24 e 25, e' fatta eccezione per la caccia notturna ai palmipedi e ai trampolieri con appostamento fisso (coccio) limitatamente al litorale del medio Adriatico. Tali appostamenti fissi devono essere preventivamente denunciati ogni anno al Comitato provinciale della caccia con lettera raccomandata contenente le indicazioni necessarie per la pronta e sicura identificazione dell'appostamento.

[3]Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole ed il ritiro puo' avvenire sino a due ore dopo il tramonto. Questa disposizione non si applica alle cacce notturne permesse dal precedente comma.

[4]E' pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne.

[5]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, e da L. 200 a L. 2000 quando si tratti di selvaggina stanziale protetta. La pena e' raddoppiata quando la caccia notturna sia esercitata con uso di fari abbaglianti.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art36 · fonte su Normattiva