Art. 39

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[1]Nel periodo di chiusura della caccia, sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato e chiuso in busta o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 52. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui all'art. 68.

[2]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art39 · fonte su Normattiva