Art. 4
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[1]Agli effetti della presente legge sono considerati nocivi:
- a)fra i mammiferi: il lupo, la volpe, la faina, la puzzola, la lontra, il gatto selvatico;
- b)fra gli uccelli: le aquile, i nibbi, l'astore, lo sparviero e il gufo reale.
[2]Nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura sono, altresi', considerati nocivi la martora, la donnola, i rapaci diurni e notturni, i corvi, le cornacchie, la taccola, la gazza, la ghiandaia e le averle. Sono parimenti considerati nocivi gli aironi e i marangoni dove si esercita l'industria della pesca.
[3]E' equiparato ai nocivi il gatto domestico vagarne oltre 300 metri dall'abitato.
[4]Il cinghiale e l'istrice sono considerati nocivi quando si introducano nei fondi coltivati o negli allevamenti e vi producano danni.
[5]Anche per gli animali nocivi spetta al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la facolta' prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva