Art. 41-bis
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[1]((E' vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio, gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola.
[2]Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sono elencate le specie cui si applica il divieto di cui al precedente comma.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000)).
Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva