Art. 41-bis

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[1]((E' vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio, gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola.

[2]Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sono elencate le specie cui si applica il divieto di cui al precedente comma.

[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000)).

Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art41bis · fonte su Normattiva