Art. 41

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[1]Sono sempre vietati la detenzione ed il commercio della selvaggina che per l'art. 38 della presente legge gode speciale protezione. Sono parimente vietati, in ogni tempo, la detenzione ed il commercio di selvaggina presa con mezzi proibiti.

[2]E' vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare selvaggina stanziale protetta morta, a meno che essa non sia munita di un contrassegno approvata dalla Federazione italiana della caccia ed applicato dal concessionario per sa selvaggina proveniente da bandita o da riserva, ovvero dagli organi della Federazione medesima per la selvaggina presa in terreno libero, secondo le norme da emanarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

[3]Dopo l'ottavo giorno dalla chiusura della caccia e' vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare la selvaggina morta alla quale si riferisce la chiusura stessa. Tuttavia i Comitati provinciali della caccia, constatata la legittimita' della cattura, possono prorogare di dieci giorni detto termine nei riguardi di coloro che ne facciano richiesta per esaurire le proprie scorte.

[4]Le disposizioni del comma precedente non si applicano alla selvaggina immessa nei frigoriferi per essere venduta in tempo di caccia chiusa, a condizione che entro l'ottavo giorno dalla chiusura essa sia munita di contrassegno nei modi indicati nel comma secondo del presente articolo ed a condizione che il proprietario del frigorifero tenga regolare registro del movimento della selvaggina, secondo le norme da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Federazione italiana della caccia cui spetta collaborare nel relativo controllo.

[5]La selvaggina presa in localita' in cui ne e' libera la caccia non puo' essere trasportata, a scopo di commercio, nelle localita' in cui la caccia a quelle determinate specie sia vietata.

[6]E' vietata l'esportazione dalla Sardegna, della pernice sarda, eccetto per quel numero di capi che e' stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in sede di calendario venatorio.

[7]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, e da L. 200 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 agosto 1967, n. 799

14

La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".

Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art41 · fonte su Normattiva