Art. 42
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[1]L'introduzione dall'estero della selvaggina viva delle specie indicate nell'art. 40, salvo il divieto dell'autorita' competente, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento, previo parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.
[2]E' sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il predetto Laboratorio di zoologia.
[3]Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva