Art. 45
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[1]Il territorio costituito in bandita o in riserva deve essere circondato da tabelle portanti rispettivamente la scritta «bandita di caccia», o «riserva di caccia».
[2]Le tabelle devono essere collocate lungo tutte il perimetro della bandita o della riserva su pali o alberi ad un'altezza da tre a quattro metri e ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle fissate ad alberi devono essere collocate in modo che i rami non impediscano di leggerne la scritta ad almeno trenta metri di distanza.
[3]Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno cm. 50 dal pelo d'acqua.
[4]Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nella bandita o nella riserva si trovino terreni che non siano compresi nella concessione o le medesime siano attraversate da strada di larghezza superiore a tre metri, ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, e' sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.
[5]Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere del tipo stabilito dalla Federazione italiana della caccia. Quelle attualmente in uso, che non rispondano al tipo anzidetto, possono essere usate fino a consumazione, ma comunque non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della presente legge.
[6]Le tabelle perimetrali debbono sempre essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.
[7]Chi apponga le tabelle di bandita o di riserva senza aver ottenuta la relativa concessione, e' punito con l'ammenda dal quintuplo al decuplo della tassa ettariale che sarebbe dovuta ed in ogni caso, con un minimo non inferiore a L. 2000.
[8]Chi collochi le tabelle su un'estensione maggiore di quella per la quale ha ottenuto la concessione e' punito con l'ammenda dal doppio al quintuplo della maggior tassa che sarebbe dovuta, ed in ogni caso in misura non inferiore a L. 500.
[9]Chi collochi le tabelle in modo non conforme alle prescrizioni del presente articolo o non le mantenga in buono stato di leggibilita' e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000. 14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 agosto 1967, n. 799
14La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva