Art. 47

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[1]Il concessionario di bandita o di riserva deve curare la continua ed efficace sorveglianza del territorio concesso, assumendo e mantenendo in servizio il numero di guardie giurate determinato dal decreto di concessione.

[2]Le guardie giurate di bandita e di riserva ed i guardia-caccia dei Comitati provinciali debbono essere iscritti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Coloro che siano gia' in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, e di cui non sia possibile l'iscrizione alla Milizia, possono essere mantenuti in servizio.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art47 · fonte su Normattiva