Art. 47
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Il concessionario di bandita o di riserva deve curare la continua ed efficace sorveglianza del territorio concesso, assumendo e mantenendo in servizio il numero di guardie giurate determinato dal decreto di concessione.
[2]Le guardie giurate di bandita e di riserva ed i guardia-caccia dei Comitati provinciali debbono essere iscritti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Coloro che siano gia' in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, e di cui non sia possibile l'iscrizione alla Milizia, possono essere mantenuti in servizio.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva