Art. 53
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Nel caso non sia possibile costituire le zone, di cui all'articolo precedente, su terreni di enti pubblici ne' ottenere il consenso dei proprietari dei terreni da includere nelle zone stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con quello per la grazia e giustizia puo', in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' faunistiche, procedere coattivamente alla costituzione di tali zone, salvo le indennita' di cui all'articolo seguente.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva