Art. 54
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[1]Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari 300 ne' superiore agli ettari 3000 ed hanno la durata di anni tre, salvo rinnovo alla scadenza. L'estensione massima puo' essere portata a ettari 5000 per le zone di ripopolamento e cattura da costituire in Sardegna e non si applica per la zona delle Alpi.
[2]Esse sono gestite dai Comitati provinciali della caccia secondo le norme da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato centrale.
[3]Qualora la gestione delle zone anzidette pregiudichi la' produzione agraria, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' disporre che il Comitato provinciale corrisponda sui propri fondi un compenso ai proprietari danneggiati., La misura del compenso e' determinata dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
[4]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nel limiti dei fondi inscritti in bilancio per i servizi della caccia, puo' concedere di anno in anno contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva