Art. 59

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[1]I proprietari o i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva, purche' l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 150 ne' superiore a 2000. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti il Comitato provinciale e il Comitato centrale della caccia, puo' eccezionalmente elevare fino ad un massimo di 4000 ettari l'estensione della riserva, quando cio' sia richiesto o dalla speciale configurazione e delimitazione del terreno o dalla esistenza, nella riserva, di selvaggina di pregio che esiga una maggiore superficie.

[2]Il Ministro stesso puo', altresi', derogare da ogni limite massimo per le riserve della zona delle Alpi e per quelle di cui all'art. 31.

[3]E' ammessa la costituzione in riserva di terreni di qualsiasi estensione, qualora siano completamente cintati nei modi di cui all'art. 51 della presente legge. Esse sono considerate riserve chiuse.

[4]La concessione di riserva chiusa e' soggetta a tassa di concessione governativa.

[5]La tassa e', per le riserve di durata non superiore ad anni cinque, di L. 300 se la superficie non superi i 1000 ettari, di L. 600 se superi i 1000 ettari ma non i 3000, di L. 1200 se superi i 3000 ettari.

[6]Le suddette tasse sono aumentate di una meta' per le concessioni di durata superiore ai cinque anni e raddoppiate per quelle di durata superiore a dieci.

[7]In caso di affitto di una riserva chiusa, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, e' tenuto al pagamento della meta' della tassa di cui ai precedenti comma.

[8]La concessione di riserva non puo' essere fatta per un periodo superiore ai 15 anni ed e' rinnovabile entro l'anno di scadenza. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408

2

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".

Testo vigente dal 11 gennaio 1945 al 16 settembre 1967 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art59 · fonte su Normattiva