Art. 60
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[1]Piu' proprietari di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva, anche se i fondi rispettivi considerati separatamente non raggiungano la estensione di 150 ettari.
[2]In tal caso alla domanda di concessione devono essere uniti, in aggiunta a quelli di cui all'art. 46, i seguenti documenti:
- a)atto o atti da cui risulti il consenso dei proprietari dei terreni che entrano a far parte del consorzio con le indicazioni necessarie a identificare i terreni stessi, fra le quali, la estensione ed il numero catastale. Tali atti debbono essere vistati dal podesta' o dal segretario comunale, i quali debbono dichiarare l'autenticita' delle firme o, quando si tratti di analfabeti, l'esistenza del consenso. Tale consenso ha effetto e vincola il proprietario ed i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione:
- b)regolamento di esercizio della riserva.
[3]In tale regolamento, oltre alle modalita' dell'esercizio della riserva ed ai diritti dei consorziati, dev'essere contenuta la nomina di un direttore, determinandosi i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.
[4]Nel decreto di concessione il direttore della riserva e' designato ad ogni effetto di legge come concessionario; la sua eventuale sostituzione va comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ratifica e per l'annotazione in margine al decreto di concessione.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva