Art. 65
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[1]L'estensione complessiva delle bandite e delle riserve non deve superare il quinto del territorio effettivamente utile alla caccia in ciascuna provincia.
[2]In detto quinto non vengono calcolate le Riserve Reali, i Parchi nazionali, le bandite demaniali e le zone di ripopolamento e cattura.
[3]Le Amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere i loro beni, perche' siano costituiti in bandita o in riserva, per una estensione maggiore della meta'.
[4]Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla zona delle Alpi, nonche' alle riserve concesse in vista di esigenze relative all'industria della pesca.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva