Art. 67-bis
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[1]((Il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentiti il Comitato provinciale della caccia competente per territorio e il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' costituire oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria, nelle quali e' vietata la caccia e l'uccellagione.
[2]Il territorio costituito in oasi di protezione e' delimitato a cura del Comitato provinciale della caccia da cartelli indicanti il divieto di caccia e di uccellagione.
[3]I cartelli sono esenti da qualsiasi tassa.
[4]Il Comitato provinciale della caccia, su richiesta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' autorizzare catture a scopo di studio in dette oasi. Puo' altresi' autorizzare la cattura, anche con mezzi e in tempi vietati, di determinate specie di selvaggina, quando esse arrechino effettivi danni - alle colture agricole.
[5]Chi effettua l'esercizio venatorio in dette oasi e' punito con l'ammenda da lire 16.000 a lire 80.000)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
12La Corte costituzionale con sentenza 1-9 giugno 1967, n. 71 (in G.U. 1 a s.s. 10/06/1967, n. 144) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 67, primo comma, del T.U. sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui dispone che la gestione della riserva ivi prevista sia a vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione della caccia".
Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva