Art. 70

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[1]Agli agenti di vigilanza indicati nell'art. 68, esclusi gli ufficiali di polizia giudiziaria, e' vietato esercitare la caccia e l'uccellagione. Per gli agenti chiamati ad esercitare funzioni di vigilanza: in localita' o per un periodo di tempo determinati, tale divieto non si applica tranne che nelle localita' o per il tempo in cui esercitano le loro funzioni; non si applica neppure alle guardie giurate volontarie di cui all'articolo precedente.

[2]Gli agenti di vigilanza sono, pero', autorizzati, ai sensi dell'art. 25, alla uccisione e alla cattura degli animali nocivi; a tal uopo essi hanno facolta' di portare il fucile da caccia anche in tempo di divieto e con munizione spezzata, purche' siano muniti dello speciale porto d'armi. Tale disposizione non si applica alle guardie giurate volontarie.

[3]I guardiacaccia dei Comitati provinciali e le guardie giurate alle dipendenze dei concessionari di bandite o di riserve, possono essere di volta in volta autorizzati dai loro superiori diretti a cacciare determinata selvaggina.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 18 agosto 1965 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art70 · fonte su Normattiva