Art. 72
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[1]Gli agenti che accertino, anche in seguito a denuncia, violazioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale nel quale vanno indicate specificatamente le circostanze dell'accertata contravvenzione, e ne trasmettono copia al Comitato provinciale della caccia, che ne da' comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al contravventore, ove la contravvenzione non sia stata personalmente contestata.
[2]((Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano al Comitato provinciale della caccia, che provvede a liberare in localita' adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sara' tenuto a disposizione di colui contro il quale e' stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto. Nel caso, invece, di condanna o di oblazione, l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato alle casse del Comitato provinciale della caccia a favore del Comitato stesso. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della selvaggina o per ripopolamento)).
[3]Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna gli agenti la liberano sul posto.
Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva