Art. 74
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[1]Non si procede contro colui che, entro otto giorni dalla contestazione della contravvenzione, paghi all'Ufficio del Registro una somma corrispondente al minimo dell'ammenda stabilita dal precedente comma, ed in pari tempo rimborsi al Comitato provinciale o all'organo della Federazione italiana della caccia presso cui si trovi il cane, le spese di custodia e mantenimento, nella misura di lire cinque per ogni giorno. Le somme anzidette possono essere corrisposte dal proprietario del cane, anche se egli non sia il contravventore. Quando siano stati eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito.
[2]Trascorso inutilmente il termine di otto giorni dalla contestazione della contravvenzione, ovvero quello di quindici giorni dall'accertamento della stessa, nel caso che il contravventore sia sconosciuto, il cane rimane di proprieta' del Comitato provinciale della caccia il quale puo' disporne liberamente. Il verbale di contravvenzione, se il contravventore sia conosciuto, viene trasmesso al pretore per il procedimento penale.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva