Art. 75

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[1]I cani da guardia alle abitazioni ed al bestiame non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a piu' di 200 metri dalle abitazioni o dal bestiame.

[2]I cani da seguito e da tana devono essere rigorosamente custoditi, e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti a guinzaglio. In difetto sono considerati vaganti a tutti gli effetti dei due precedenti articoli.

[3]Per l'addestramento e l'allenamento i cani da ferma possono essere condotti nelle campagne soltanto nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta, nelle localita' preventivamente fissate dal Comitato provinciale e devono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato. E' data facolta' al Comitato provinciale della caccia di consentire, con le modalita' necessarie ad evitare danni alla selvaggina stanziale protetta, l'uso dei cani da ferma per le prove sul terreno, anche nelle zone di ripopolamento e cattura.

[4]In caso d'inosservanza delle precedenti disposizioni, i cani sono considerati vaganti e si applicano le norme dei due precedenti articoli.

[5]Per la esatta classificazione dei cani da guardia, il Podesta' provvede, sentito il Comitato provinciale della caccia e, nei Comuni fuori del capoluogo sede del Comitato, sentito l'organo della Federazione della caccia alla compilazione dei suoli per la tassa sui cani.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art75 · fonte su Normattiva