Art. 79
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 79 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
Apro la norma…
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 79 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 del testo unico delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), 236 e 240 del codice penale, proposta dall'or…
ECLI:IT:COST:1971:8 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art79 · fonte su Normattiva