Art. 79
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 79 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 79 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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2 versioni dal 1939
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CACCIA - MEZZI DI CACCIA E DI UCCELLAGIONE - CONFISCA - T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 79, E COD. PEN., ARTT. 236 E 240 - NATURA DELLA CONFISCA - MISURA STRETTAMENTE CONSEGUENTE AD UN ILLECITO PENALE COMMESSO DA CHI PARTECIPA ALLA CACCIA - PRETESA INDENNIZZABILITA' EX ART. 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE ICTU OCULI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
La c.d. confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione che, a norma dell'art. 79 del testo unico delle leggi sulla caccia, va ordinata nei casi di condanna per violazione di norme dello stesso testo unico, e' indubbiamente una misura strettamente conseguente ad un illecito penale commesso da chi partecipa alla caccia, dimodoche' risulta ictu oculi che un indennizzo a favore dell'interessato ne sviserebbe la funzione. Va percio' dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti degli artt. 79 del T.U. delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), 236 e 240 del codice penale, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Riguarda ancheart. 236 Codice penaleart. 240 Codice penale
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 del testo unico delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), 236 e 240 del codice penale, proposta dall'or…
ECLI:IT:COST:1971:8 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art79 · fonte su Normattiva