Art. 80
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[1]Il Ministro per le finanze provvede annualmente all'iscrizione nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una somma da determinarsi in relazione all'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente a titolo di oblazione o a seguito di condanna per contravvenzioni alla presente legge.
[2]Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla ripartizione delle somme anzidette tra i Comitati provinciali della caccia perche' siano erogate per il mantenimento dei guardiacaccia e per i premi agli agenti che si siano maggiormente distinti nel servizio di vigilanza.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva