Art. 86
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[1]((Le associazioni venatorie sono libere.
[2]La Federazione italiana della caccia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.
[3]Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano. Per l'esercizio delle attivita' di interesse tecnico-venatorio la Federazione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva lo statuto e le eventuali modificazioni.
[4]Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con quello per l'interno, purche' posseggano i seguenti requisiti:
- a)abbiano finalita' esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie;
- b)posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici.
[5]Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
[6]Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.
[7]Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli interni, la revoca del riconoscimento stesso)).
Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva