Art. 87
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[1]Il presidente della Federazione italiana della caccia e' nominato dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
[2]Il presidente della Federazione nomina, salvo ratifica del presidente del C.O.N.I., e presiede un Direttorio di otto membri, costituito secondo le modalita' dello statuto federale, tenendo conto delle varie categorie dei cacciatori e dei vari sistemi di caccia. Del Direttorio fanno parte di diritto un rappresentante del C.O.N.I., un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed uno dell'E.P.S.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva