Art. 89
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La Federazione provvede, secondo le norme dello statuto federale, alla costituzione delle sezioni e degli altri organi locali propri, determinandone il funzionamento e i compiti. Le associazioni provinciali dei cacciatori, di cui all'art. 83 del testo unico approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, sono soppresse.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva