Art. 92
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[1]((Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:
- a)il 40 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva Provincia;
- b)il 45 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;
- c)il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;
- d)il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attivita' tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
[2]Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio)).
Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva