Art. 94
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[1]Le licenze di caccia e di uccellagione, in corso alla data di entrata in vigore delle presente legge, hanno validita' fino al termine di scadenza. Quelle con scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 1940, possono essere prorogate sino a tale ultima data mediante applicazione sulle licenze di tante marche di concessione governativa di L. 6 quanti sono i mesi che intercorrono tra la data di scadenza delle licenze stesse e il 30 giugno 1940.
[2]L'applicazione e l'annullamento delle marche sara' fatto dall'Autorita' di P. S. di cui all'art. 9 della presente legge.
[3]Fermo restando il periodo delle licenze fissate dal detto articolo 9, gli attuali modelli di licenza restano in vigore fino a che non saranno emessi i nuovi.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva