Art. 96

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Le riserve che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino per regolare concessione, di estensione superiore al massimo o inferiore al minimo previsto dall'art. 59, e che abbiano dato notevole impulso all'incremento faunistico, possono conservare l'attuale estensione anche in sede di rinnovazione della concessione.

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art96 · fonte su Normattiva