Art. 96
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967. Leggi il testo vigente →
Le riserve che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino per regolare concessione, di estensione superiore al massimo o inferiore al minimo previsto dall'art. 59, e che abbiano dato notevole impulso all'incremento faunistico, possono conservare l'attuale estensione anche in sede di rinnovazione della concessione.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva