Art. 99
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967. Leggi il testo vigente →
[1]La presente legge entrera' in vigore il 1° gennaio 1940-XVIII, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative all'esercizio della caccia e dell'uccellagione per il periodo estivo - autunnale dell'anno corrente, alla costituzione e al funzionamento del Comitato centrale della caccia, nonche' all'assunzione del personale avventizio, che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[2]Sono abrogate tutte le altre norme vigenti in materia di caccia, ad eccezione di quelle concernenti i privilegi delle Regie bandite e riserve e di quelle riguardanti i Parchi nazionali.
[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
[4]Imperatore d'Etiopia
[5]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
[6]Rossoni
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva