Art. 99

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[1]La presente legge entrera' in vigore il 1° gennaio 1940-XVIII, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative all'esercizio della caccia e dell'uccellagione per il periodo estivo - autunnale dell'anno corrente, alla costituzione e al funzionamento del Comitato centrale della caccia, nonche' all'assunzione del personale avventizio, che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[2]Sono abrogate tutte le altre norme vigenti in materia di caccia, ad eccezione di quelle concernenti i privilegi delle Regie bandite e riserve e di quelle riguardanti i Parchi nazionali.

[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

[4]Imperatore d'Etiopia

[5]Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:

[6]Rossoni

Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 16 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art99 · fonte su Normattiva